Statuto

ALLEGATO “A”

STATUTO

Dell’associazione “Piccolo Grande Amore”

Tenuto conto della volontà espressa dai compartecipanti all’atto costitutivo originario sopra allegato il presente atto è redatto con le statuizioni approvate all’unanimità dall’Assemblea dei Soci riunitasi in Roma (ITALIA), Via Piave 61, il giorno 05 Luglio 2021.

Costituzione – Fondatori – Sede

Art. 1. E’ costituita in Roma (ITALIA), Via Piave 61, 00187, una libera associazione la promozione di attività solidaristiche, di utilità sociale, di sostegno alla ricerca per le malattie dei bambini, al recupero di deficit psichici nei minori, alla disabilità, e quello di contribuire alla diffusione di un mentalità rivolta alla solidarietà sociale, alla ricerca scientifica e alla pratica riabilitativa ed educativa denominata “Piccolo Grande Amore”.

La Sede sociale e centrale è in Roma (ITALIA), Via Piave 61, 00187.

Scopi dell’Associazione

Art. 2. Il  “Piccolo Grande Amore”  è una libera associazione e scuola culturale fra studiosi di entrambi i sessi che affronta lo studio ed effettua la diffusione della ricerca scientifica in generale ed in particolare della ricerca nell’ambito delle malattie dei bambini, al recupero di deficit psichici nei minori, alla disabilità dei minori.

L’Associazione intende attuare i propri scopi attraverso le seguenti attività:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  3. formazione;
  4. effettuare campagne di sensibilizzazione;
  5. promuovere eventi di beneficenza;

L’Associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura scientifica ed educativa.

Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere o collaborare con strutture pubbliche e private, studiosi, docenti, professionisti, consulenti e personale specializzato estraneo all’Associazione.

L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Costituiscono attività secondarie ed ausiliare alle precedenti le seguenti attività:

– avanzare proposte agli Enti pubblici e privati per promuovere e diffondere le suddette attività;

– organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

– promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e sviluppare programmi di formazione;

– promuovere campagne di sensibilizzazione, raccolta fondi ed eventi di beneficenza;

– organizzazione e promozione di convegni, congressi, corsi, centri di studio;

– edizione e diffusione di materiale divulgativo inerenti i temi connessi alle medesime tematiche sopra indicate;

potrà, inoltre,

– partecipare a bandi pubblici e privati.

Art. 3. L’Associazione è apartitica, apolitica e indipendente: non si appoggia ad alcun partito politico e rifugge da qualsiasi propaganda materiale e spirituale che abbia rapporti con qualsiasi idea politica.

Art. 4. L’Associazione tiene vivi fra i soci il rispetto per il prossimo, lo sforzo per il miglioramento delle condizioni psicofisiche dei minori, il valore della beneficenza, lo studio dell’educazione, il pensiero scientifico, la mutua assistenza, la solidarietà sociale, il senso dell’onore e del dovere in ogni atto della vita privata o pubblica.

Art. 5. Il Presidente ha durata in carica 2 anni, rieleggibile.

A lui spetta la rappresentanza dell’Associazione e la dirigenza congiuntamente e disgiuntamente al Consiglio Direttivo.

Il Presidente verrà eletto dai soci iscritti all’Associazione in quel momento nei diversi Gruppi o Sezioni, i quali hanno la facoltà di delegare uno o più rappresentanti in proporzione dei soci iscritti uno per ogni cinque iscritti, per lo svolgimento di un congresso (assemblea generale) presso la Sede centrale nel quale si delibererà a votazione di maggioranza e democraticamente.

Art. 6. Il Consiglio Direttivo ha durata in carica 2 anni, rieleggibile ed è composto da minimo tre membri. I  membri del direttivo sono scelti  tra gli associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.

Affianca il Presidente nella funzione direttiva e rappresentativa.

Le modalità di elezione del Consiglio Direttivo sono le medesime usate per l’elezione del Presidente.

È compito del Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio di esercizio o rendiconto finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, così come la tenuta dei libri delle adunanze dell’assemblea e delle adunanze del consiglio direttivo, dei libri contabili, del libro soci, del registro dei volontari.

Sia il Presidente che il Consiglio Direttivo, in relazione a questioni istituzionali, di indirizzo e di sviluppo dell’Associazione si confronteranno tra di loro e chiedendo eventuale parere ai soci.

Art. 7. L’Assemblea dei soci delibera per l’elezione o rielezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, per la modifica dello statuto, per l’approvazione del rendiconto annuale, per la nomina e revoca del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti se prevista, per tutte le competenze ad essa attribuita dalla legge, dall’atto o dallo statuto e, comunque, ogniqualvolta il Presidente lo richieda.

L’Assemblea Generale è costituita dai soci iscritti da almeno tre mesi, ciascun socio in regola con il pagamento delle quote sociali ha diritto ad un voto ed è qualificato per essere eletto alle cariche amministrative; è ammessa la facoltà di delega.

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre  associati oppure cinque se il numero totale dei soci iscritti nel libro soci è maggiore di 500.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data e luogo di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita ai singoli soci e/o divulgata mediante avviso affisso nelle sezioni dell’associazione e/o pubblicazione sul sito web della Associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, possono essere scritti, per alzata di mano, oppure espressi per corrispondenza tramite raccomandata a/r o email-PEC.

L’Assemblea, anche in considerazione del numero dei soci partecipanti, potrà esser svolta mediante l’utilizzo di tecnologie di video-comunicazione a distanza ( es. in streaming).

Sarà compito di un responsabile di sede accertare l’identità del socio che partecipa all’assemblea presso una sede distaccata dell’associazione, comunque preventivamente individuata nella lettera di convocazione.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale a cura di un segretario nominato dall’assemblea stessa, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini che godano pienamente dei diritti civili e politici e condividano le finalità di cui al presente Statuto e intendano partecipare alle attività dell’Associazione.

I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali; inoltre, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione e di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

L’Assemblea dei soci, in maniera democratica, delibera per l’elezione o rielezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, per la modifica dello statuto, per l’approvazione del rendiconto annuale, per le questioni attinenti la vita associativa e, comunque, ogniqualvolta il Presidente lo richieda.

L’Assemblea Generale è costituita dai soci iscritti, ciascun socio in regola con il pagamento delle quote sociali ha diritto ad un voto ed è qualificato per essere eletto alle cariche amministrative; è ammessa la facoltà di delega.

Art. 8. Può essere richiesta la creazione di singole sezioni dell’associazione da chi è già associato, che assumerà la qualifica di segretario della sezione. L’iscrizione a domanda nelle rispettive sezioni è delegata ai segretari, è annotata nel registro dei soci e comporta la consegna di una tessera annuale agli interessati mediante il pagamento della quota sociale, ai soci può altresì essere richiesto di contribuire al rimborso di spese sia per la sezione di appartenenza e sia per la Presidenza. Tale somma sarà stabilita dai segretari di Sezione. La quota non è trasmissibile né rivalutabile. Sono, inoltre, escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.

Sono associati dell’associazione le persone fisiche e le associazioni che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale, a tal proposito il Consiglio Direttivo può delegare i segretari per l’ammissione ai sensi dell’articolo 9; questi poi ne daranno comunicazione mediante l’iscrizione nel libro soci. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

Gli associati hanno tutti pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di eleggere gli organi sociali  e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,  esaminare i libri sociali; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; ed il dovere di: rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 9. Ogni sei mesi il Capo o Segretario della Sezione compilerà una relazione su tutto l’operato della Sezione stessa, operato che avrà la conferma, oppure eventualmente le osservazioni del caso da parte della Presidenza e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convocherà entro il trenta aprile di ciascun anno l’Assemblea dei soci, al fine di far esporre a tutti i segretari di sezione una relazione sulle attività svolte e sul bilancio della propria sezione; presentare rendiconto generale dell’intera Associazione che va dal primo gennaio di ogni anno al trentuno dicembre dello stesso. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e prudenza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione economico finanziaria e anche quella patrimoniale se dovuta.

Art. 10.  Il fondo comune o Patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da ogni bene economico mobile e immobile conferito dai soci, donazioni, sovvenzioni, contributi statali e comunitari, sponsorizzazioni ecc., purché vengano impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.

In caso di scioglimento anticipato dell’Associazione sarà indetta un’Assemblea Straordinaria che determinerà le modalità di destinazione e/o divisione del fondo ad associazioni analoghe o a fini di  pubblica utilità sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge 23/12/1996 n. 662 e comunque ai sensi dell’articolo 9 del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 e sue successive modifiche.

All’associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La quota non è trasmissibile né rivalutabile né liquidabile in alcun modo.

Sono, inoltre, escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.

Art. 11 – L’Esercizio finanziario.

  1. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario deve essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro il 30 giugno dell’anno successivo. Il rendiconto dovrà dare adeguata informazione circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Art. 12. La qualifica di socio si perde:

  1. a) per dimissioni volontarie presentate per iscritto alla propria Sezione;
  2. b) per morosità ingiustificata nel pagamento delle quote sociali;
  3. c) per espulsione deliberata dalla Presidenza e dal Consiglio Direttivo (in deroga al codice civile), cui sarà proposto il provvedimento eventualmente anche dagli altri soci;
  4. d) quando arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  5. e) per decesso.

Art. 12. L’Associazione per la divulgazione e lo sviluppo delle sue finalità individua strumenti quali convegni, eventi, mostre, manifestazioni, raccolte fondi, eventi di beneficenza webinar, trasmissioni, corsi on line e quanto altro purché si rispetti il carattere non lucrativo della stessa.

Art. 15. L’emblema dell’Associazione consiste nella raffigurazione di un padre ed una madre che tengono insieme in braccio un neonato.

Art. 16. Per quanto riguarda le proposte di modifica allo Statuto, promosse da almeno un quinto dei soci, potranno essere presentate al Presidente ed al Consiglio Direttivo, i quali convocheranno l’Assemblea dei soci.

Le relative deliberazioni saranno approvate dall’Assemblea con la partecipazione dei tre quarti dei soci, ferme restando le modalità di rappresentanza di cui all’ art. 7, ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

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Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

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